- Statuto -

STATUTO

“CENTO MAMME PER CENTO BAMBINI ONLUS”

Articolo 1) – DENOMINAZIONE
E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “CENTO MAMME PER CENTO BAMBINI O.N.L.U.S.” e che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “Associazione”.
L’ Associazione è apartitica ed apolitica ed ha durata illimitata.

Articolo 2) – SEDE
L’ Associazione ha sede in Siracusa (SR) e per ora in piazza Cappuccini n. 2, presso il Convento dei Cappuccini; potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’ attività, nell’ intero territorio italiano ed in qualsiasi parte del mondo.

Articolo 3) – OGGETTO, SCOPO E FINALITA’
L’Associazione che non ha fini di lucro e che si ispira ai valori etici, morali e sociali del cristianesimo, vissuto nello spirito del Francescanesimo, senza distinzioni di credo, di appartenenza, chiese particolari o religiose, anzi con spirito di partecipazione ecumenica e favorendo il rispetto della dignità della persona.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nell’ ambito della beneficenza e dell’assistenza sociale a beneficio di bambini, ragazzi e giovani, che versano in specifiche condizioni di bisogno e di svantaggio “in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.
L’Associazione si propone di svolgere, inoltre, per i soggetti di cui sopra, le seguenti attività:
- sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’infanzia abbandonata e porgere alle famiglie, che liberamente condividono l’iniziativa, il sostegno a distanza di uno o più bambini;
- realizzare strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare  le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
- impegnarsi nella formazione ed educazione umana e cristiana dei minori, ragazzi, giovani, adulti mediante l’ attuazione di piani formativi e l’impiego di sussidi necessari;
- organizzare il tempo libero promovendo la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona, anche con corsi interni ed esterni di formazione e di qualificazione ed istituendo borse di studio;
- istituire corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori socio-assistenziali, volontari;
- istituire ambienti di socializzazione e di accoglienza come bar, empori, mense, case per ferie e di accoglienza per il mondo giovanile, ragazzi e minori; istituire e gestire case ed ambienti per studenti, per minori e giovani in disagio nonché promuovere e gestire case famiglia, comunità alloggio e centri di raccolta con fini di beneficenza;
- istituire e gestire asili nido, scuole primarie, secondarie ed universitarie con annesso servizio di mensa scolastica e servizi ausiliari di collegamento;
- diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso l’organizzazione di conferenze, mostre mercato, seminari, convegni.

L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali enunciati e per lo svolgimento delle attività sopra elencate, potrà:
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati, nonché fornire un efficace servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerche;
- provvedere all’acquisto e alla distribuzione fra gli associati di pubblicazioni, edizioni fotografiche, prodotti multimediali e altro materiale di interesse culturale e scientifico;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali.

L’ Associazione predispone, altresì, per i propri associati ed affiliati, tutte quelle attività e serie di servizi connessi al predetto scopo riservandosi il diritto di ampliare le sue attività nel rispetto dello spirito fondatore, L’Associazione non può in ogni caso svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione può avvalersi per il raggiungimento delle finalità statutarie dell’opera e delle prestazioni di liberi professionisti e lavoratori dipendenti, anche ricorrendo a propri associati.
Infine, per realizzare i propri scopi e le proprie finalità, l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti purché aventi oggetto affine al proprio.
L’Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e/o privati, locali, nazionali e/o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Articolo 4) – ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati, che si occupino di quanto costituisce oggetto e scopo dell’Associazione e la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di associati sostenitori che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare associati onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione o abbiano particolari benemerenze.
Gli associati hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto ad accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti ed i registri dell’Associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alla finalità dell’Associazione. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma. Tutte le attività prestate dagli associati sono prevalentemente gratuite.
Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali, di avvalersi delle attrezzature e dei servizi ivi esistenti previo pagamento di corrispettivi differenziati e specifici in funzione dei maggiori costi che affronta l’Associazione.

 

Articolo 5) – ASSOCIATI: AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consigli Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’ atto dell’ ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La qualità di socio si perde per decesso, esclusione e recesso.
In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’ Associazione. Può altresì essere escluso dall’Associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché si manifesti in conflitto di interessi con gli scopi associativi. L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’ Associazione. In nessun caso l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

 

Articolo 6) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea degli associati;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

L’organizzazione si ispira ai principi di democrazia interna. (articolo 10, D.Lgt. 4 dicembre 1997, n. 460).

 

Articolo 7) – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di due associati. L’Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione dell’attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell’Associazione;
b) discute e approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approva eventuali regolamenti interni;
e) elegge il Consiglio Direttivo;
f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 8) – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata per lettera o a mezzo fax od e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere il luogo, il giorno e l’ora, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da discutere.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che coincide con l’anno solare ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli associati o del Consiglio Direttivo, quando sia necessario per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

 

Articolo 9) – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea fra i propri associati. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’Assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’Assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’Assemblea;
e) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati;
f) acquisisce le specifiche consulenze necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice il Presidente, il vice Presidente, il Segretario. I consiglieri durano in carica cinque anni, possono essere rieletti dall’ Assemblea degli associati e svolgono la loro attività in misura prevalentemente gratuita. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’Associazione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio, decadono dalla carica. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’Assemblea.
Il Consiglio, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, provvede alla nomina di insegnanti, dipendenti ed impiegati, determinandone compensi e retribuzioni, in relazione al loro apporto ed alla loro qualifica nonché delibera in merito ad eventuali rimborsi spese a favore dei soci. Al medesimo competono, inoltre, i poteri al fine di disciplinare il funzionamento della sede sociale, mediante il regolamento interno.

 

Articolo 10) – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi d’urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’Associazione. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Il Segretario coordina l’attività organizzativa dell’Associazione, effettua i pagamenti su disposizione del Presidente, cura la tenuta del libro degli associati, degli atti e dei libri sociali, dei libri contabili, fatture,estratti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile, e la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo in apposito libro nonché il compimento di ogni altro atto necessario per la gestione fiscale, contabile ed amministrativa dell’Associazione.


Articolo 11) – PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- da beni mobili e immobili che possono essere acquistati dalla stessa Associazione o che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
- fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- erogazione, donazioni e lasciti testamentari, con beneficio di inventario, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. dalle quote sociali e da eventuali quote integrative;
b. dagli utili derivanti dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
c. da contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed Enti locali o di altri Enti pubblici e privati;
d. da contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’Associazione;
e. da interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
f. da altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
g. da ogni altra entrate, che concorra ad incrementare l’attività sociale, ivi comprese le quote di iscrizione dei soci ordinari e le entrate provenienti dalle prestazioni specifiche e differenziate offerte dall’Associazione.

I versamenti, a qualunque titolo, effettuati dagli associati sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivo o interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti di pubblica utilità.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 12) – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è disposto dall’Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore. Tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, saranno devoluti per obbligo ad Enti od Associazioni non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.


Articolo 13) – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo statuto sono disposte dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’Assemblea ordinaria. In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’ Associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

 

Articolo 14) – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con reclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, nominati dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura.

 

Articolo 15) – NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, i soci si riportano sia alle disposizioni del vigente Codice Civile, che ad ogni e qualsiasi Legge Speciale, regionale e nazionale in materia di Associazioni non lucrative di utilità sociale.